Orario di lavoro in Italia: limiti, pause e riposi
Orario di lavoro in Italia: 40 ore normali, 48 ore medie, 13 ore al giorno, pausa dopo 6 ore, riposo di 11 ore e settimanale, lavoro domenicale.

Quante ore può lavorare un dipendente in un giorno? E in una settimana? Quando spetta la pausa, e quanto deve durare il riposo tra un turno e l’altro? Sull’orario di lavoro in Italia la legge fissa pochi numeri, ma sono numeri che non si possono superare con un accordo individuale.
La fonte principale è il D.Lgs. 66/2003, che ha recepito la direttiva europea sull’orario di lavoro. Il contratto collettivo aggiunge il resto: l’orario settimanale effettivo, la durata delle pause, i periodi di riferimento. Vediamo i limiti uno per uno e poi un esempio di settimana da verificare.
L’orario normale: 40 ore settimanali
L’articolo 3 fissa l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali. I contratti collettivi possono stabilire una durata minore, e molti lo fanno per alcuni settori o livelli. Possono anche riferire l’orario normale alla media di un periodo non superiore all’anno: è l’orario multiperiodale, che permette settimane più lunghe nei mesi di picco compensate da settimane più corte.
Le ore oltre l’orario normale sono straordinario, con le regole e le maggiorazioni che trovi nella guida sul lavoro straordinario.
Il limite massimo: 48 ore in media
L’articolo 4 rinvia ai contratti collettivi per la durata massima settimanale, ma stabilisce un limite che vale sempre: la durata media dell’orario non può superare 48 ore per ogni periodo di sette giorni, comprese le ore di straordinario.
La media si calcola su un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi possono portarlo a sei mesi, e fino a dodici a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, indicate nel contratto.
Per l’articolo 6, nel calcolo della media non si considerano i periodi di ferie e le assenze per malattia. Non si considerano neppure le ore di straordinario per cui il lavoratore ha goduto di riposi compensativi.
Esiste un limite giornaliero?
La legge non fissa un numero massimo di ore al giorno. Il limite si ricava dal riposo giornaliero: se ogni 24 ore spettano 11 ore consecutive di riposo, il lavoro non può occupare più di 13 ore, pause comprese. È la lettura data dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 8 del 03/03/2005. Molti CCNL fissano poi un tetto giornaliero più basso per l’orario ordinario.
Le pause
L’articolo 8 stabilisce che, quando l’orario giornaliero supera le sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, per recuperare le energie e per l’eventuale consumazione del pasto. Le modalità e la durata le decidono i contratti collettivi. In mancanza di disciplina collettiva, la pausa deve durare almeno dieci minuti e va collocata tenendo conto delle esigenze tecniche del lavoro.
La legge non dice se la pausa è retribuita: lo stabilisce il CCNL. In pratica la pausa pranzo non retribuita, di solito da trenta minuti a un’ora, è la soluzione più diffusa, ma non è un obbligo di legge.
Per chi lavora al videoterminale c’è una regola separata: l’articolo 175 del D.Lgs. 81/2008 riconosce il diritto a interrompere l’attività con pause o cambi di attività e, in mancanza di disciplina collettiva, una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa. Queste pause fanno parte dell’orario di lavoro.
Il riposo giornaliero: 11 ore consecutive
L’articolo 7 riconosce al lavoratore 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo deve essere fruito in modo consecutivo, salvo le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
In pratica: chi finisce di lavorare alle 22 non può ricominciare prima delle 9 del giorno dopo. È il limite che si viola più facilmente con i cambi turno ravvicinati, le chiusure serali seguite da un’apertura al mattino e le trasferte.
Il riposo settimanale e la domenica
L’articolo 9 riconosce ogni sette giorni un riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. In condizioni normali, quindi, il riposo settimanale dura almeno 35 ore consecutive. Il riposo si calcola come media su un periodo non superiore a 14 giorni: un dipendente può lavorare dodici giorni di fila se poi ha due riposi consecutivi.
La domenica è la regola, non un obbligo assoluto. Lo stesso articolo 9 ammette il riposo in un giorno diverso in molti casi: lavoro a turni, attività con lavorazioni a ciclo continuo, servizi pubblici essenziali, attività stagionali e altre ipotesi elencate nel comma 3, oltre a quelle previste dai contratti collettivi. Nel commercio al dettaglio gli orari di apertura sono liberalizzati e il lavoro domenicale è regolato dai CCNL, che di solito prevedono una maggiorazione e criteri di rotazione.
Chi è escluso
L’articolo 17 permette deroghe alle regole sull’orario, sulle pause e sui riposi per alcune categorie, tra cui i dirigenti e il personale la cui durata dell’orario non è misurata o predeterminata, oppure è determinata dal lavoratore stesso, e per alcuni settori particolari. In molti casi le deroghe valgono solo se ai lavoratori sono accordati riposi compensativi equivalenti. Prima di applicare una deroga, verificala con il consulente del lavoro: è una delle contestazioni più frequenti nelle ispezioni.
Esempio: verificare una settimana
Un addetto al magazzino ha un orario ordinario di 40 ore su cinque giorni. In una settimana di picco lavora così: lunedì dalle 7 alle 19, martedì dalle 7 alle 19, mercoledì dalle 8 alle 17, giovedì dalle 8 alle 17, venerdì dalle 8 alle 20, con un’ora di pausa non retribuita ogni giorno.
Le ore lavorate sono 11 lunedì, 11 martedì, 8 mercoledì, 8 giovedì e 11 venerdì: 49 ore in tutto. La settimana supera le 48 ore, ma non è di per sé illegittima: conta la media sul periodo di riferimento. Se nelle altre settimane del quadrimestre il dipendente lavora 40 ore, la media resta ampiamente sotto il limite.
Il riposo giornaliero va controllato giorno per giorno. Tra lunedì sera alle 19 e martedì mattina alle 7 ci sono 12 ore: rispettato. Ogni giornata, pause comprese, resta entro le 13 ore. Se sabato e domenica sono liberi, il riposo settimanale da venerdì alle 20 a lunedì alle 7 supera ampiamente le 35 ore.
Ora cambiamo un dettaglio: martedì il dipendente chiude il magazzino alle 23 e mercoledì riprende alle 8. Le ore di riposo sono 9, e l’articolo 7 è violato, anche se il totale settimanale non cambia.
Ferie e presenze con TeamYo
Gestione ferie gratis fino a 5 dipendenti, senza carta di credito.
Le sanzioni
L’articolo 18-bis del D.Lgs. 66/2003 prevede sanzioni amministrative che crescono con il numero di lavoratori coinvolti e la durata della violazione.
Per il superamento della media di 48 ore e per la violazione del riposo settimanale (articolo 4, comma 2, e articolo 9, comma 1) la sanzione va da 100 a 750 euro; da 400 a 1.500 euro se la violazione riguarda più di cinque lavoratori o almeno tre periodi di riferimento; da 1.000 a 5.000 euro se riguarda più di dieci lavoratori o almeno cinque periodi di riferimento, senza pagamento in misura ridotta.
Per il riposo giornaliero (articolo 7, comma 1) la sanzione va da 50 a 150 euro; da 300 a 1.000 euro se riguarda più di cinque lavoratori o almeno tre periodi di 24 ore; da 900 a 1.500 euro se riguarda più di dieci lavoratori o almeno cinque periodi di 24 ore.
Dal 2019 gli importi dei commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis sono aumentati del 20%, per effetto della L. 145/2018, articolo 1, comma 445.
Come tenere sotto controllo i limiti
I limiti dell’orario si possono verificare solo se si conoscono l’ora di inizio e di fine di ogni giornata, non solo il totale. Il Libro Unico del Lavoro richiede le ore giornaliere, come spieghiamo nella guida sulla registrazione dell’orario di lavoro, ma per dimostrare le 11 ore di riposo servono gli orari effettivi.
Uno strumento di timbratura come TeamYo registra l’entrata e l’uscita dei dipendenti dallo smartphone ed esporta il foglio presenze mensile in Excel. Il controllo della media sul periodo di riferimento del tuo CCNL resta da impostare con il consulente, ma con gli orari reali in mano richiede pochi minuti.
Domande frequenti
Quante ore si possono lavorare al giorno in Italia?
La legge non fissa un limite giornaliero diretto. Poiché ogni 24 ore spettano 11 ore consecutive di riposo (art. 7 del D.Lgs. 66/2003), il lavoro non può superare 13 ore al giorno, pause comprese, come ha chiarito il Ministero del Lavoro nella circolare n. 8/2005. Il CCNL può prevedere limiti più bassi.
Qual è l'orario massimo settimanale?
L'orario normale è di 40 ore settimanali. Il limite massimo è di 48 ore medie per ogni periodo di sette giorni, straordinari compresi, calcolate su un periodo di riferimento di quattro mesi, che il CCNL può estendere a sei o dodici mesi.
Dopo quante ore di lavoro spetta la pausa?
Quando l'orario giornaliero supera le sei ore (art. 8 del D.Lgs. 66/2003). Durata e modalità le stabilisce il CCNL; in mancanza, la pausa deve essere di almeno dieci minuti. Se sia retribuita o meno dipende dal contratto collettivo.
Quante ore di riposo devono esserci tra un turno e l'altro?
Almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Chi finisce alle 22 può ricominciare non prima delle 9 del giorno dopo. Fanno eccezione le attività con lavoro frazionato nella giornata o con regimi di reperibilità, e le deroghe previste dai contratti collettivi.
Il riposo settimanale deve essere di domenica?
Di regola sì, ma la legge ammette un giorno diverso in molti casi, come il lavoro a turni, le attività a ciclo continuo, i servizi pubblici e le altre ipotesi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 66/2003, oltre a quelle dei contratti collettivi. Il riposo dura almeno 24 ore consecutive, sommate alle 11 di riposo giornaliero.
Si possono lavorare sette giorni di fila?
Sì, perché il riposo settimanale di 24 ore si calcola come media su un periodo di 14 giorni. Un dipendente può quindi lavorare fino a dodici giorni consecutivi se poi gode di due riposi settimanali di seguito, sempre nel rispetto delle 11 ore giornaliere e della media di 48 ore.
Fonti
- D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 17 (Normattiva)
- Ministero del Lavoro, circolare n. 8 del 03/03/2005 sull’orario di lavoro
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 175, lavoro al videoterminale (Normattiva)
- Art. 18-bis D.Lgs. 66/2003, sanzioni (Brocardi)
- Art. 9 D.Lgs. 66/2003, riposi settimanali (Brocardi)
- Orario di lavoro: normale, durata massima e straordinario (Lavoro Facile)
Articoli correlati

Lavoro straordinario in Italia: limiti, pagamento e regole
Lavoro straordinario in Italia: quando è ammesso, il limite di 250 ore e delle 48 ore medie, maggiorazioni, riposi compensativi e registrazione nel LUL.

Registrazione orario di lavoro in Italia: gli obblighi
Registrazione orario di lavoro in Italia: cosa impone il Libro Unico del Lavoro, cosa conservare, chi controlla, le sanzioni e la sentenza CGUE C-55/18.

Calcolo ferie dipendenti in Italia: guida pratica 2026
Calcolo ferie in Italia: minimo di 4 settimane, maturazione in dodicesimi, part-time, cessazione e scadenza dei 18 mesi, con esempi numerici.
